GUARDIE ECOZOOFILE FAREAMBIENTE - Rimini

"FARE AMBIENTE - Movimento Ecologista Europeo"


STATUTO

Articolo 1. Il Movimento Fare Ambiente, con sede legale in Roma alla via Tacito, 50, e' liberamente costituito tra tutti i cittadini europei che, gratuitamente e volontariamente, intendono aderire al movimento culturale ed ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volonta' di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e percio' democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialita' territoriali, nonche' delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, percio', morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura. Il Movimento assume la qualificazione di organizzazione di volontariato, apartitica, senza scopi di lucro (ONLUS). Il Contrassegno "FAREAMBIENTE-Movimento Ecologista Europeo" (in forma abbreviata Fare Ambiente) e' rappresentato da una tartaruga in toni di verde e arancio su campitura verde-azzurra riportante la scritta "FareAmbiente" in giallo-arancio e "Movimento ecologista europeo" in bianco. La proprieta' del contrassegno, in tutte le sue varianti e' in capo al prof. Vincenzo PEPE, fondatore del Movimento, e l'utilizzo del medesimo e' possibile solo con il suo consenso.

Articolo 2. Il Movimento, costituito a tempo indeterminato, riconosce piena autonomia alle proprie organizzazioni ed alle aree regionali ed extranazionali, si propone di rendere concretamente ed effettivamente possibile lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale, a partire dalla formazione di una coscienza morale e civile, diffusa, fondata sull'interesse pubblico al progresso di tutti, nella salvaguardia e nella promozione di beni e di valori che appartengono all'intera umanita'. A tal fine il Movimento si propone di: - conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalita' di solidarieta' sociale; - promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all' Ecosistema, al Patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale ed al Paesaggio; - promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e la tutela delle minoranze; - tutelare e valorizzare la fauna e la flora, in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; - promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico; - favorire l'educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell'ambiente e alla cultura della sostenibilita'; - promuovere l'ambiente come occasione di pace fra i popoli; - contribuire alla risoluzione dei problemi di sviluppo economico, sociale ed ambientale dei Paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettivita'; - promuovere attivita' di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile; - promuovere iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l'integrazione delle culture e delle diversita', salvaguardando le tipicita' di ogni popolo; - promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettivita' e di salvaguardia dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente; - promuovere politiche a favore dei giovani e delle fasce disagiate; - promuovere ed attuare corsi di formazione per propri operatori e Guardie per il servizio di Vigilanza Ecologica e Zoofila ovvero Ecozoofila, nonche' di Protezione Civile, per collaborare con le pubbliche Istituzioni, alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell’ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile. Il servizio di tali Operatori e Guardie sara' regolato da specifico regolamento interno.

Articolo 3. Gli obiettivi indicati nell'art. 2 del presente Statuto verranno perseguiti dal Movimento, con struttura a base e carattere democratico, attraverso le seguenti azioni: - apertura di sedi associative locali denominate "Laboratorio di Fare Ambiente" in tutto il territorio nazionale ed internazionale, nonche' l'apertura di sedi operative locali denominate "Laboratorio Verde di Fare Ambiente" in tutto il territorio nazionale ed europeo; - promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche; - progettare, promuovere, finanziare attivita' di ricerca e di studio su tematiche sociali, ambientali, economiche umanistiche e giuridiche; - produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, politico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo; - promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo; - produrre e divulgare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale; - stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni; - attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonche' delle norme e delle convenzioni internazionali; - gestire beni immobili di proprieta' di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie per il raggiungimento degli scopi previsti nelle convezioni di affidamento; - gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti; - promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela dell'ambiente e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonche', sulla tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale; - promuovere attivita' di formazione, prevenzione e di intervento nell' ambito della protezione civile anche con la costituzione di nuclei specifici; - svolgere attivita' di servizio civile; - tutelare e valorizzare la fauna e la flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; - gestire beni mobili ed immobili confiscati alla mafia per attivita' formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonche' per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalita' e alla produttivita' sociale dei beni assegnati; - migliorare la qualita' ambientale e della convivenza sociale agendo sul rapporto tra ambiente, Istituzioni e societa' tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo e la coesione sociale; - progettare interventi in agricoltura con l'obiettivo di conservare colture e tradizioni del mondo agricolo; - tutelare le tradizioni locali per trasmetterle alle nuove generazioni; - sviluppare la ricerca scientifica con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito del controllo ambientale; - compiere ogni altra attivita' sociale connessa agli obiettivi di solidarieta', inclusione e coesione sociale.

Articolo 4. Il Movimento e' disciplinato dall'Atto Costitutivo e dal presente Statuto. Per tutto quanto ivi non previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5. Il numero degli associati e' illimitato. Possono associarsi le persone fisiche di eta' maggiore ad anni 14 e le persone giuridiche, pubbliche e private, impegnandosi a realizzare le finalita' del Movimento. All'interno del movimento saranno previsti due elenchi di soci, il primo sara' costituito dai soggetti con eta' compresa fra i 14 ed i 18 anni, il secondo elenco sara' costituito dai soggetti con eta' superiore ai 18 anni. Il primo elenco prendera' il nome di "albo dei soci Junior" ed il secondo "albo dei soci Senior". Gli associati persone giuridiche partecipano per mezzo dei loro legali rappresentanti. L'adesione al Movimento avviene mediante iscrizione, con necessita' di riconferma e rinnovo annuale, salvo diritto di recesso. L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e l'obbligo di versamento della quota associativa annuale.

Articolo 6. Godranno del diritto di elettorato attivo e passivo, all'interno del Movimento, esclusivamente i soci che rientreranno nell'albo dei soci Senior. In particolare, i soci che avranno un eta' superiore agli anni 18 potranno partecipare, con diritto di voto, alle assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie, nonche', potranno essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi natura e livello del Movimento. In merito, invece, alle prerogative dei soci Junior e' prevista la possibilità per gli stessi di divenire soci del Movimento con facolta' di partecipare alle assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, ovvero il diritto di voto puo' essere esercitato da uno dei genitori o da chi ne rappresenta la patria potesta'. I soci Junior non potranno essere eletti alle cariche direttive del movimento.

Articolo 7. Lo scioglimento del singolo rapporto associativo puo' avvenire per recesso dell'associato, per mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione a seguito di provvedimenti disciplinari assunti nei confronti del socio che operi in contrasto con gli obiettivi e le finalita' del Movimento o del Laboratorio di appartenenza, provocando discredito all'Associazione e/o ai suoi organi ovvero operando in contrasto con i compiti statutari ad essi attribuiti.

Articolo 8. Gli organi nazionali del Movimento sono:


Articolo 9. L'Assemblea Nazionale:

L'Assemblea Nazionale e' presieduta dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci su delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la meta' dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide se prese a maggioranza con la presenza di almeno 1/6 degli iscritti. In terza convocazione le delibere sono valide se prese a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto si rinvia all'art. 21 del c.c. .

L'esito delle votazioni viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito internet del Movimento.

All'Assemblea, indetta in sessione ordinaria almeno una volta ogni anno o in sessione straordinaria, hanno diritto di partecipare tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, e' fatta dal Presidente Nazionale a mezzo di avviso pubblicato sul sito internet del Movimento contenente ordine del giorno, luogo, data e ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda o terza convocazione, almeno dieci giorni prima della data fissata. E' prevista, altresi', la possibilita' di convocazione dell'assemblea nazionale straordinaria sia quando ne faccia richiesta il Presidente nazionale ovvero la maggioranza dei componenti dell'esecutivo nazionale che quando ne facciano richiesta almeno cinque coordinatori regionali.

Per la partecipazione all'Assemblea Nazionale sono ammesse le deleghe per un massimo di due.

Articolo 10. Il Presidente Nazionale, rappresentante legale del Movimento, e' eletto dall'Assemblea Nazionale ed il suo mandato dura cinque anni, con facolta' di essere eletto per piu' mandati consecutivi.
Il Presidente:
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-presidente anziano o dal Vice Presidente vicario.

Per la durata della carica rivestita all'interno del Movimento, il Presidente non potra' assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, sia a livello regionale che nazionale.

Articolo 11. L'Esecutivo Nazionale e' composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri Soci del Movimento nominati con delibere dell'Assemblea Nazionale. Ognuno dei membri dell'Esecutivo Nazionale dura in carica tre anni.

L'Esecutivo Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente Nazionale o quando lo richiedano almeno cinque membri dell'Esecutivo Nazionale. Le sue riunioni sono valide se e' presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Esecutivo Nazionale e' responsabile, nell'ambito dell'attuazione delle direttive del Presidente Nazionale, e congiuntamente con lo stesso, dell'immagine del Movimento. Le sue funzioni, in particolare, sono:
Articolo 12. I Vice-presidenti sono nominati dal Presidente Nazionale, che ne assegna deleghe e incarichi, al massimo nel numero di tre. I Vice Presidenti durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nei compiti a lui spettanti, ne fanno singolarmente o collegialmente le veci in caso di assenza o di impedimento.

Vice-presidente vicario, nominato specificatamente dal Presidente Nazionale, in caso di impossibilita', decadenza o dimissioni assume le funzioni del Presidente limitatamente alla ordinaria amministrazione ovvero alla convocazione dell'Assemblea Nazionale per la nomina di un nuovo Presidente.

Articolo 13. II Presidente Onorario e' eletto dall'Assemblea Nazionale, tra i soggetti che si siano particolarmente distinti per la loro attivita' nel campo accademico, imprenditoriale e politico e che hanno dimostrato particolare sensibilita' per l'attivita' del Movimento.

Ai Presidente Onorario possono essere affidati incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti pubblici o privati. Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea Nazionale con diritto di voto.

Articolo 14. I Coordinatori Regionali e di Roma Capitale svolgono attivita' di esecuzione delle politiche ambientali ed attuano i programmi nazionali e regionali nel rispetto di quanto dettato dall'Assemblea nazionale nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo.

Sono eletti dall'Assemblea degli iscritti della Regione e, nelle proprie responsabilita' di gestione, godono di propria autonomia amministrativa per quanto attiene le attivita' a livello regionale. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'autonomia finanziaria e' riconosciuta ai Coordinatori Regionali, i quali possono gestire i fondi reperiti a livello regionale attraverso i finanziamenti erogati dagli enti locali autonomamente ed entro i limiti e le finalita' proprie dello Statuto e dell'Atto Costitutivo. Invece, i fondi conferiti dall'apparato centrale del Movimento essi saranno gestiti entro le finalita' ed i limiti delle direttive appositamente emanate.

In merito, infine, alla possibilita' di apertura e gestione di conti correnti e' data facolta' ai Coordinatori Regionali di poter provvedere alla loro attivazione, salvo dovuta procura concessa dal Presidente Nazionale finalizzata alla sola apertura.

I Coordinatori Regionali saranno responsabili della corretta gestione e delle eventuali passivita' che dovessero sorgere durante la gestione dei fondi finanziari e dei conti correnti.

Per la durata della carica rivestita all'interno del Movimento, il Coordinatore Regionale e di Roma Capitale non potra' assumere incarichi di pari livello all'interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, sia a livello regionale che nazionale.

Il Coordinatore regionale del Lazio ha competenza in tutto il territorio della regione e puo', altresi', costituire laboratori anche nella citta' di Roma, indipendentemente dal ruolo e dalla potesta' del responsabile di Roma Capitale i cui preminenti compiti, oltre quelli previsti dalle norme statutarie, sono quelli di interloquire ed operare con l'amministrazione comunale di Roma Capitale e di rappresentare in essa il movimento FareAmbiente.

I Coordinatori regionali gestiscono e coordinano l'attività dei Coordinamenti provinciali nonche' dei Laboratori insistenti nel territorio di competenza.

Articolo 14bis. I Coordinatori provinciali svolgono attivita' di esecuzione delle politiche ambientali ed attuano i programmi nazionali, regionali e provinciali nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo e vigilano sui laboratori della provincia.

Sono eletti dall'Assemblea degli iscritti della provincia, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 14ter. Il Laboratorio e' costituito da almeno dieci iscritti e svolge attivita' di esecuzione delle politiche ambientali ed attua i programmi nazionali, regionali, provinciali e locali nel rispetto dello Statuto e dall'Atto Costitutivo.

La struttura del Laboratorio, informata ai principi statutari di democraticita', si compone di un Assemblea, di un Esecutivo e di un Presidente. Il Presidente e l'Esecutivo sono eletti dagli iscritti del Laboratorio, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 15. Il Comitato Scientifico e' organismo di consulenza e di ricerca del Movimento i suoi membri sono eletti dall'Esecutivo Nazionale. Opera in completa autonomia ma in stretto contatto con il Esecutivo Nazionale. Ne fanno parte esperti del mondo universitario, scientifico e professionale, nazionale ed internazionale particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento del Movimento.

Articolo 16. Il Collegio dei Sindaci e' costituito da tre membri effettivi e due supplenti. I membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del codice civile.

Articolo 17. Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I Componenti non possono avere altre cariche all'interno del Movimento.

I membri vengono eletti dall'Assemblea Nazionale e durano in carica tre anni.

Elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.

Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi istituzionali e sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci o i laboratori interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni.

I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione della carica associativa, espulsione. Avverso essi provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri, entro venti giorni dalla notifica, e' ammesso reclamo all’Esecutivo Nazionale, che decide con atto motivato entro sessanta giorni dalla notifica del reclamo.

Articolo 18. Il Segretario generale e' nominato dal Presidente Nazionale. Coadiuva il Presidente nella gestione tecnica dell'Associazione e in tutte le funzioni tese all'adempimento dei compiti statutari.

Articolo 19. Il Tesoriere e' nominato dal Presidente Nazionale. Gestisce cassa ed economato su autorizzazione del Presidente Nazionale. Custodisce e conserva le scritture contabili.

Articolo 20. Le risorse economiche del Movimento sono costituite da: Articolo 21. Il patrimonio del Movimento e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi. Le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che l'Esecutivo Nazionale ritenga opportuno.

Articolo 22. L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione.

Articolo 23. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.